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Squalifica di un mese per mister Morgia

Dinocerinalive

Set 5, 2024

Squalifica di un mese per mister Morgia in seguito alle decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 15 settembre 2017 svoltasi a Firenze per i fatti accaduti in merito alla società dell’Aquila Calcio:

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. MASSIMO MORGIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. I bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere nel corso di una conferenza stampa riportata su siti web e su organi di stampa, espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’avv. Angelo Antonio Ranucci, Amministratore Unico e legale rappresentante della società l’Aquila Calcio 1927 srl, con le seguenti espressioni “dopo esser venuto qui credendo a persone pulite mi sono ritrovato con dei lestofanti già presenti nella gestione del calcio scommesse” e poi ribadiva “speravo di trovare persone pulite ma ho invece trovato dei lestofanti qui ci sono due società, in una Ranucci ha cambiato le carte in tavola in un’altra — molto più influente economicamente e con gestione di risorse economiche — operavano Ranucci e il Dg Aureli”;

  • valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre ed € 5.000,00 di ammenda;
  • esaminata la memoria difensiva del 12.9.2017 dell’avv. Chiacchio;

Ritenuto che:

  • deve in via preliminare respingersi l’eccezione di estinzione del procedimento, tenuto conto che come affermato anche dal Collegio di Garanzia del Coni (quarta sez. decisione n. 34/2017) il termine di 90 giorni è sospeso nel periodo feriale (1/31 agosto),

nel merito, l’espressione “lestofanti” utilizzata dal deferito non si riferisce in modo esplicito a persone determinate;

  • è fatto notorio che la società Aquila Calcio 1927 sia stata coinvolta in procedimenti aventi ad oggetto il “Calcio scommesse”;

ciò nonostante l’espressione “lestofanti” travalica i limiti deontologici di correttezza e probità che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti tesserati;

  • ai sensi dell’art. 5, comma 5, del CGS la sanzione pecuniaria è applicabile solo a tesserati della sfera professionistica;

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMO MORGIA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di un mese.

 

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