L’ex patrono rossonero ne sa sempre una piu del diavolo.
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 226 pf 22-23 adottato nei confronti della società SSDSRL NOCERINA CALCIO 1910, avente ad oggetto la seguente condotta: SSDSRL NOCERINA CALCIO 1910, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere sig. Paolo Maiorino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, in relazione ad una quietanza liberatoria risultata apocrifa poiché disconosciuta dall’interessato.
Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TORRESE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL NOCERINA CALCIO 1910; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale e rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDSRL NOCERINA CALCIO 1910.
COMUNICATO UFFICIALE N. 368/AA
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