• Mer. Apr 24th, 2024

DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FOOTBALL CLUB SANT’AGNELLO – GARA CITTÀ DI NOCERA 1910 /
FOOTBALL CLUB SANT’AGNELLO DEL 14.10.2015 – COPPA ITALIA DILETTANTI

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; preso atto delle controdeduzioni della società Città di
Nocera 1910, trasmesse, a mezzo fax, sia a questa Corte Sportiva, sia alla società controparte, nei termini prescritti dal
Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 276/A; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice Sportivo di prima
istanza, la società Città di Nocera 1910 ha chiesto la vittoria per 3-0 nella gara indicata in epigrafe, per presunta
posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore della società Football Club Sant’Agnello, sig. Vitale Francesco,
utilizzato nella gara in epigrafe, in quanto lo stesso, alla data della gara (14.10.2015), risultava squalificato per una
giornata (per sanzione inflitta con riferimento a gara di Coppa Italia disputata nella precedente stagione 2014/2015 con
la società Sorrento contro la Pol. Sarnese il 28.4.2014), non ancora scontata. Il Giudice Sportivo Territoriale, con
decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 38, del 29.10.2015, accoglieva il reclamo e, per
l’effetto, infliggeva, alla società Football Club Sant’Agnello, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0–3, l’esclusione dalla Coppa Italia Dilettanti per la stagione 2015/2016 e l’ammenda di euro 100,00. Tale decisione è
stata, in questa sede, impugnata tempestivamente dalla società Football Club Sant’Agnello, con appello spedito anche
alla controinteressata, tramite PEC, di cui la reclamante allega documentazione probante. L’appello va respinto. La
Corte rileva, preliminarmente, che nel reclamo non vengono addotti motivi di merito, ma soltanto obiezioni di ordine
formale. In particolare, la reclamante eccepisce che il reclamo di primo grado sarebbe stato inoltrato fuori termine e,
precisamente, oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara, in violazione di quanto, in tali termini, prevede
il citato Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 276/A del 25.05.2015. Il motivo è infondato. Risulta, dagli atti in possesso
di questa Corte, infatti, che il reclamo proposto al Giudice di prima istanza, dalla società Città di Nocera 1910, sia
pervenuto al C.R. Campania, a mezzo fax, alle ore 11,30 del 15.10.2015 (come si evince dal protocollo informatico del
C.R. Campania), quindi prima che scadesse il termine prescritto delle ore 12.00. Per completezza, va detto che lo
stesso era munito anche della prova dell’invio, con lo stesso mezzo, alla società Football Club Sant’Agnello. Su questo
punto, comunque, non vengono formulati motivi, né viene eccepito alcunché dall’odierna ricorrente. Quest’ultima, altresì,
denuncia che il Giudice Sportivo Territoriale abbia adottato la decisione impugnata, dopo che, in precedenza, aveva
omologato il risultato della gara. In sostanza, la società Football Club Sant’Agnello sembra lamentare che il Primo
Giudice avrebbe adottato la decisione impugnata dopo che il suo potere decisionale si era ormai definitivamente
dispiegato e consumato, per effetto della omologazione del risultato, pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale del
C.R. Campania. Rispetto a tale rilievo, anch’esso da giudicare infondato, la Corte deve precisare che la decisione, in
materia di posizione irregolare di calciatori, ha natura peculiarmente diversa, rispetto alla delibazione sull’omologazione
della gara, dalla quale essa è, pertanto, assolutamente distinta. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare l’appello proposto dalla società Football Club Sant’Agnello

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