• Sab. Apr 20th, 2024

Squalifica di un mese per mister Morgia in seguito alle decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 15 settembre 2017 svoltasi a Firenze per i fatti accaduti in merito alla società dell’Aquila Calcio:

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. MASSIMO MORGIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. I bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere nel corso di una conferenza stampa riportata su siti web e su organi di stampa, espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’avv. Angelo Antonio Ranucci, Amministratore Unico e legale rappresentante della società l’Aquila Calcio 1927 srl, con le seguenti espressioni “dopo esser venuto qui credendo a persone pulite mi sono ritrovato con dei lestofanti già presenti nella gestione del calcio scommesse” e poi ribadiva “speravo di trovare persone pulite ma ho invece trovato dei lestofanti qui ci sono due società, in una Ranucci ha cambiato le carte in tavola in un’altra — molto più influente economicamente e con gestione di risorse economiche — operavano Ranucci e il Dg Aureli”;

  • valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre ed € 5.000,00 di ammenda;
  • esaminata la memoria difensiva del 12.9.2017 dell’avv. Chiacchio;

Ritenuto che:

  • deve in via preliminare respingersi l’eccezione di estinzione del procedimento, tenuto conto che come affermato anche dal Collegio di Garanzia del Coni (quarta sez. decisione n. 34/2017) il termine di 90 giorni è sospeso nel periodo feriale (1/31 agosto),

nel merito, l’espressione “lestofanti” utilizzata dal deferito non si riferisce in modo esplicito a persone determinate;

  • è fatto notorio che la società Aquila Calcio 1927 sia stata coinvolta in procedimenti aventi ad oggetto il “Calcio scommesse”;

ciò nonostante l’espressione “lestofanti” travalica i limiti deontologici di correttezza e probità che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti tesserati;

  • ai sensi dell’art. 5, comma 5, del CGS la sanzione pecuniaria è applicabile solo a tesserati della sfera professionistica;

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMO MORGIA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di un mese.

 

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