• Gio. Mag 9th, 2024

CASO D’ANNA: la Nocerina ha torto e dovrà pagare il calciatore

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Carlo Cremonini – Componente (Relatore);
Carmine Fabio La Torre – Componente;
Gino Scaccia – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC
proposto dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. FIGC 952941) contro il calciatore Emanuele D’Anna (calciatore n.
23.5.1982 – matr. FIGC 3216218) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n.
135/1 del 2 novembre 2021,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso 8/4/2021 il calciatore Emanuele D’Anna adiva la Commissione Accordi Economici per sentir condannare la società
ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento di quanto ancora dovutogli in relazione all’accordo economico sottoscritto per la stagione
sportiva 2019/2020.
Domandava, in via principale, la corresponsione dell’integrale somma residua – in € 6.000,00 – ed in via subordinata di quella,
sempre residua ma minore – di € 3.400,00 – risultante dall’applicazione del protocollo d’intesa LND/AIC.
Si costituiva di fronte alla C.A.E. la società chiedendo il rigetto del ricorso per già avvenuto pagamento di quanto spettante al
calciatore in applicazione del predetto protocollo e senza la dovuta detrazione dell’indennità governativa di cui al decreto “Cura
Italia”.
Produceva quale prova a sostegno della propria domanda una quietanza datata 29/2/2020 per € 2.000,00, una dichiarazione del
4/3/2020 di ricevimento da parte del D’Anna di € 2.000,00 e la copia di un bonifico del 5/6/2020 a favore dello stesso per €
2.000,00.
Il calciatore contestava le deduzioni avversarie specificatamente in relazione alla quietanza 29/2/2020 giacché sosteneva di averla
sottoscritta in data 5/6/2020 al ricevimento del bonifico.
In ragione delle diverse date apposte sulla quietanza la C.A.E. trasmetteva il fascicolo alla Procura Federale per le necessarie
indagini. Questa inviava il 17/8/2020 la propria relazione con la quale, dettagliando gli accertamenti effettuati, dava ragione al
D’Anna affermando la genuinità della data di sottoscrizione della quietanza per il 5/6/2020.
La Commissione Accordi Economici, pertanto, con la delibera oggi impugnata (prot. 116 Tris/CAE/2020-21) accoglieva la
domanda, in via subordinata, del D’Anna e condannava, quindi, la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento in favore del
calciatore della somma di € 3.400,00.
Avverso tale delibera la società predetta ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ampliando le eccezioni sollevate di fronte alla C.A.E. e concludendo:
a ) in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la palese inefficacia ed invalidità dell’accordo economico per la
violazione dell’art. 94-ter, comma 2, delle NOIF e, per l’effetto, in accoglimento del presente gravame, annullare e/o revocare la
decisione della C.A.E., sancendo che nulla è dovuto dalla odierna reclamante al sig. Emanuele D’Anna;
b) in via principale: annullare e/o revocare l’impugnata decisione della C.A.E. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto,
in accoglimento del gravame, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. Emanuele D’Anna per le causali richieste;
c ) in via estremamente subordinata: annullare e/o riformare l’impugnata decisione della C.A.E. per tutti i motivi esposti in
narrativa e, per l’effetto, in accogliento del gravame, accertare e dichiarare che è dovuto al sig. Emanuele D’Anna il minor importo
di € 1.400,00 (millequattrocento/00) ovvero di € 1.600,00 (milleseicento/00).
Con vittoria di spese e competenze di lite.
d) in via istruttoria, si formula espressa istanza di nomina di C.T.U. grafologica sulle due quietanze (quella recante data 29 febbraio
2020 e quella datata 5 giugno 2020) al fine di verificare su quale sia stata effettivamente alterata la data di sottoscrizione, nonché si
insta affinché codesto Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. l’acquisizione e l’esibizione, da parte del sig. D’Anna,
dell’originale della quietanza datata 5 giugno 2020.
Si insta, altresì affinché codesto Tribunale ordini ex art. 210 c.p.c. l’esibizione e l’acquisizione dei pagamenti in favore del sig.
D’Anna relativi al decreto “Cura Italia” per un importo di € 1.800,00 (milleottocento/00).
Emanuele D’Anna si costituiva ritualmente depositando specifiche controdeduzioni e concludendo:
1) in preliminare e pregiudiziale, rigettare l’eccezione proposta dalla società e dichiarare valido ed efficace l’accordo economico
sottoscritto tra le parti;
2) in via principale e nel merito, rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 che ha di fatto solo
confermato, con suddetto ricorso, di aver provveduto al pagamento, nei confronti del sig. D’Anna, della somma di € 4.000,00 così
come dichiarato dal calciatore nel reclamo proposto alla CAE e per l’effetto, confermare la decisione assunta dalla Commissione
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Accordi Economici pubblicata con C.U. n. 135/1 del 2/11/21, che ha condannato la società al pagamento di € 3.400,00 applicando
correttamente il Protocollo d’Intesa LND-AIC che prevede che la Società sia tenuta al pagamento dell’importo pari all’80% della
somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratta l’indennità governativa relativa al solo mese di marzo 2020;
3) in via subordinata, nel caso in cui codesto spett.le Tribunale ritenga di non dover applicare il Protocollo d’intesa LND-AIC al
caso in esame, si chiede che la società ASD Nocerina Calcio 1910 venga condannata al pagamento di € 6.000,00, in quanto ad oggi
ha corrisposto al sig. D’Anna, nonostante lo stesso abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore, soltanto la somma di €
4.000,00.
La vertenza, discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti che nella sostanza si riportavano ai
propri atti e conclusioni, è stata decisa nella riunione del 29/11/2021.
Il reclamo della società ASD Nocerina Calcio 1910 non risulta fondato e, conseguentemente, deve essere rigettato, ivi compresa
l’eccezione preliminare e pregiudiziale peraltro non eccepita di fronte alla C.A.E.
Sostiene la Società che il deposito dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 25/9/2019 sia avvenuto oltre i termini di
cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF e che, per tale ragione, debba ritenersi inefficace.
Cita a sostegno della propria tesi alcune decisioni degli anni 2012 e 2013 della preesistente Commissione Vertenze Economiche.
Nella realtà, il termine di cui all’art 94 Ter comma 2 NOIF deve ritenersi, almeno per ciò che qui ci riguarda, ovverosia per i
calciatori, come puramente ordinatorio non potendo certo un semplice mancato deposito rendere inefficace un rapporto economico
che in ogni caso risulta in essere e nel contempo si sviluppa in concreto nel periodo pattuito andando a far nascere nel calciatore un
reale affidamento, meritevole di tutela. Tale soggetto confida nel rispetto delle norme e della relativa normale prassi da parte della
società con cui ha intrapreso una collaborazione sportiva.
Inoltre, la norma stessa, non statuisce alcuna inefficacia sostanziale dell’accordo depositato fuori temine espressamente prevedendo
una “non accettazione” dello stesso.
Non accettazione, con tutta evidenza, non obbligatoria visto che, come anche nel caso in esame, non viene adottata dalla LND.
Eccezione preliminare che non può, pertanto, essere accolta non solo sul piano meramente formale ma anche su quello sostanziale,
avendo il calciatore legittimo diritto al rispetto dell’accordo da parte della società ASD Nocerina Calcio 1910 in analogia a quanto
accade per un qualsivoglia contratto di lavoro o collaborazione.
Venendo al merito della vertenza, vi è, innanzi tutto, da valutare a quanto realmente debbano farsi ammontare gli acconti
corrisposti dalla Nocerina al D’Anna stante la differenza tra le asserzioni delle parti in merito ad una possibile differenza di €
2.000,00.
Differenza, in concreto, determinata dalla quietanza liberatoria datata 29/2/2020 prodotta dalla odierna ricorrente e contestata dal
convenuto in quanto copia di quella sottoscritta il 5/6/2020 e lasciata “in bianco” nella data per l’impegno del presidente della
società a scriverla lui, fatto però avvenuto con apposizione di quella diversa sopra detta.
Contrasto di posizioni che ha indotto la C.A.E. a trasmettere, doverosamente, gli atti alla Procura Federale per i necessari
accertamenti.
E l’organo inquirente, riportati tali accertamenti nella dettagliata relazione istruttoria 29/07/2021, ha ritenuto, da un lato di non
trovare riscontro la tesi sostenuta dalla Nocerina e, dall’altro, non apparire genuina la quietanza 29/2/2020 – segnatamente – in tale
apposta data.
Le conclusioni cui è giunta la Procura, poste poi a base della propria decisione dalla C.A.E., trovano il loro fondamento oltre che
nel riscontro tra le due quietanze – certa corrispondenza tra scrittura delle propria data di nascita da parte del calciatore e della data
5/6/2020 ed utilizzo del simbolo “slash” orientato a destra in entrambi i casi mentre orientato a sinistra nella data 29/2/2020 –
anche ed altresì su una corretta analisi logico-deduttiva delle audizioni e del contenuto di alcuni messaggi WhatsApp.
Da un lato, così, la conferma (vedi teste Simone Festa) sulla convocazione in sede a giugno 2020 per la firma della liberatoria fino
a febbraio 2020 e dall’altro il tenore indiscutibile dei predetti messaggi datati 25/04/2020: a fronte richiesta D’Anna su stato
pagamenti il Maiorino (presidente della Società) rispondeva “appena completo gennaio ti pago febbraio”.
Messaggi di cui il Maiorino asserisce di non ricordare ma che non possono non evidenziare come ad aprile 2020 non fosse stata
ancora corrisposta la mensilità di febbraio e come, di conseguenza, sulla quietanza 29/2/2020 la data non risulti veritiera.
Tutto ciò conferma, come fondatamente valido, il quadro fattuale dedotto dalla Procura e recepito giustamente dalla Commissione
Accordi Economici, e di conseguenza fa sì che appaiano irrilevanti le eccezioni di parte ricorrente sulla falsa applicazione degli artt.
2732 e 2735 cod. civ.
Non può, infatti, attribuirsi valore di confessione stragiudiziale ad una quietanza la cui data risulta indubbiamente non genuina e né
può dirsi che tale deduzione da parte della C.A.E. sia avvenuta sulla base di una prova testimoniale che a margine della
ricostruzione probatoria complessiva viene solo ad avvalorare, ancor di più, la validità della datazione 5/6/2020.
Ugualmente, in considerazione del sopra già esposto, devono essere rigettate le richieste istruttorie formulate dalla ASD Nocerina
Calcio 1910 potendosi ritenere più che esaustiva l’istruttoria espletata dalla Procura Federale, nel pieno rispetto dei poteri cui è
deputata.
Così come, venendo infine alle conclusioni della ricorrente “ in via estremamente subordinata”, deve pure qui essere respinta la
richiesta di esibizione, ex art. 210 c.p.c, dei pagamenti ricevuti dal D’Anna a titolo di diverse indennità governative.
Come da giurisprudenza costante di questo Tribunale, peraltro in pedissequa e doverosa applicazione del Protocollo d’Intesa
LND/AIC 25/9/2020 (art. 3 lett. a), deve, infatti, detrarsi dal dovuto al calciatore solo il rateo di marzo 2020 e niente altro.
Protocollo, peraltro, integralmente ripreso dalla circolare 29 del 22/10/2020 – prot. 3447 con cui la LND individua le dovute linee
guida per la sua applicazione.
E la riscossione del rateo di marzo da parte del D’Anna è dallo stesso ammessa.
Del tutto inconferente, pertanto, richiedere al convenuto quanto abbia ulteriormente ed eventualmente ricevuto per altre indennità
governative relative al periodo pandemico.
Dall’esatta applicazione del citato protocollo consegue, in conclusione, che correttamente ha deciso la Commissione Accordi
Economici non accogliendo la domanda principale di Emanuele D’Anna di richiesta dell’intero saldo dovuto ex accordo economico
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
sottoscritto bensì quella subordinata (ora divenuta principale di fronte a questo Tribunale) con condanna della ASD Nocerina Calcio
al pagamento di € 3.400,00.
Risulta giustificata la compensazione delle spese, stando la particolarità delle controversie.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo presentato dalla
società ASD Nocerina Calcio 1910 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente
del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.