Di seguito riportiamo le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27a giornata di campionato:
GARA SORRENTO CALCIO SRL – FOOTBALL CLUB SANT’AGNELLO DEL 24/3/2016
Il G.S.T., letto il C.U. n. 91 del 23/04/2016, pag. 2061, nonché la nota del 30/03/2016, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per la mancata comunicazione della disponibilità dell’impianto sportivo sul quale disputare la gara in epigrafe; considerato che la società ospitante, sulla quale incombe l’onere della organizzazione delle gare interne, non ha adempiuto ad indicare il campo per la disputa della gara in oggetto, benché più volte sollecitata; P.Q.M., in applicazione dell’art. 17, comma 3, C.G.S. e dell’art. 53, N.O.I.F. DELIBERA di infliggere alla società Sorrento Calcio SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché un punto di penalizzazione e l’ammenda di 500,00, relativa alla prima rinuncia.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
Euro 100,00 SCAFATESE CALCIO 1922 Assenza medico sociale o ambulanza ex art. 18 c.1 l.b. C.G.S.
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE
IZZO RICCARDO (SAN TOMMASO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
IZZO RICCARDO (SAN TOMMASO CALCIO), DI DONNA GIUSEPPE (MASSA LUBRENSE), MARINO GIUSEPPE (MASSA LUBRENSE), APREDA EDUARDO (MASSA LUBRENSE), FORINO DARIO (MARIGLIANESE CALCIO), FORINO DARIO (MARIGLIANESE CALCIO)
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