• Ven. Mag 10th, 2024

Stangata Nocerina: Cavallaro vince il ricorso, dovrà essere pagato

 

 

 

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CAVALLARO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 24/04/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Giovanni CAVALLARO, chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.20.558,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis
comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la
A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Giovanni CAVALLARO della somma di
€.20.558,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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Gerardo Iannone

Gerardo Iannone, nato a Nocera Inferiore il 09/11/1998 e diplomato come perito elettrotecnico 90/100, redattore presso il sito web www.nocerinalive.it dal 2015 ad oggi.

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