• Mar. Apr 30th, 2024

Ennesima vertenza arrivata per la Nocerina

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CALVANESE/A.S.D.NOCERINA CALCO 1910
La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 20.10.2021 presso la sede nazionale della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Antonio Calvanese del 22.3.2021 (ricevuto a mezzo pec il 30.6.2021), regolarmente notificato il 26.3-15.4.2021 alla società ASD Nocerina Calcio 1910 (giusta ricevuta di avvenuta consegna di posta raccomandata a.r. depositata in atti); RILEVATA l’ammissibilità del ricorso del calciatore, dell’atto costitutivo della società nonché dell’ulteriore memoria del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3, 4 e 5 del Regolamento L.N.D.); PRESO ATTO della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza sia dell’avv. Anna Piras per il calciatore sia degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per la società; VALUTATI il ricorso, le controdeduzioni, la memoria nonché tutti i documenti ad essi allegati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata; OSSERVA QUANTO SEGUE Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con la resistente ASD Nocerina Calcio 1910 per la stagione sportiva 2019/2020, per un compenso lordo di euro 8.000,00 (forfettariamente determinato), con decorrenza dal 22/10/2019. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di euro 4.800,00 – pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi – ed ha chiesto: in via principale, condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della rimanente somma di euro 3.200,00 in favore del calciatore Caivanese Antonio e/o minor somma che si riterrà di giustizia; in via subordinata, condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della rimanente somma di euro 1.000,00 in favore del calciatore Caivanese Antonio dovuta per l’attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2019/2020 quale importo calcolato in ossequio al Protocollo d’intesa AIC/LND o alla maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia. La resistente ASD Nocerina Calcio 1910 si è costituita con memoria del 14.5.2021, rilevando come il ricorrente non potesse vantare alcun credito con riferimento all’Accordo Economico, avendo egli sottoscritto il 29.2.2020 una quietanza Liberatoria (depositata presso il Dipartimento Interregionale della LND) nonché avendo, poi, percepito dalla società altri due assegni (invero bonifici) di euro 600,00 cadauno nei mesi di aprile e maggio 2020 (oltre all’indennità derivante dal “CURA ITALIA” per euro 600,00). La resistente dopo aver evidenziato, dunque, che il calciatore, per effetto dell’applicazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la L.N.D. e l’A.I.C. il 25.9.2020, avrebbe addirittura percepito un importo superiore (complessivi euro 6.600,00), rispetto a quello effettivamente dovuto – applicando il predetto Protocollo – di euro 6.400,00, ha chiesto: “in via principale, rigettare integralmente il reclamo del calciatore sig. ANTONIO CALVANESE”. Il ricorrente ha depositato il 25.8.2021 un’ulteriore memoria unitamente alla quietanza liberatoria (citata dalla resistente nel proprio scritto difensivo, ma non allegata ad esso) ed ha evidenziato come nella stessa – sottoscritta il 27.5.2020 e non già il 29.2.2020, come sostenuto, invece, dalla società – il calciatore avesse dichiarato, appunto, di aver percepito quanto dovuto fino alla data del 29.2.2020, ossia euro 4.800,00 (i.e. lo stesso importo indicato nel ricorso introduttivo e comprensivo dei due bonifici del 24.4.2020 e 15.5.2020), con la conseguenza che sarebbe rimasto, dunque, “scoperto” il periodo successivo (da retribuirsi integralmente, oppure parzialmente ai sensi del Protocollo). La difesa del Sig. Calvanese ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dalla società, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 20/10/2021, sono comparsi per il calciatore l’avv. Priscilla Palombi (in sostituzione dell’avv. Piras) e l’avv. Filippo Pandolfi (in sostituzione degli avv.ti Chiacchio e Fiorillo), i quali hanno depositato le rispettive deleghe a sostituto processuale, si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. La C.A.E. ritiene fondato il ricorso. Risulta, infatti, provato per tabulas che la liberatoria è stata sottoscritta dal calciatore il 27.5.2020 (e non già il 29.2.2020 come sostenuto dalla resistente) e che la stessa è stata, peraltro, circoscritta temporalmente alla data del 29.2.2020 (si legge, infatti, nel documento “Pertanto dichiaro di non avere null’altro a pretendere a qualsiasi titolo alla data del 29/02/2020”), restando, evidentemente, escluso il periodo residuo della stagione sportiva 2019/2020. Si rileva, al riguardo, come l’importo indicato nella liberatoria sia perfettamente coincidente con quello che il calciatore ha dichiarato di aver percepito nel ricorso introduttivo e come la data di sottoscrizione della liberatoria sia successiva ai due bonifici effettuati dalla società a favore del ricorrente nei mesi di aprile e maggio 2020, con la conseguenza che gli stessi non possono che rientrare – in mancanza di diversi elementi probatori – nella somma complessiva corrisposta al calciatore e pari ad euro 4.800,00. Si osserva, peraltro, come la resistente si sia limitata a depositare in atti unicamente la copia dei due bonifici di aprile e maggio 2020, senza fornire alcun ulteriore supporto documentale a sostegno delle proprie argomentazioni, né d’altronde ha depositato controdeduzioni in replica all’ulteriore memoria del calciatore e alla documentazione ad essa allegata. Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano motivi per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Commissione, in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze nelle quali siano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l’emergenza pandemica da COVID-19 e, dunque, di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra la L.N.D. e l’A.I.C. il 25/09/2020 e, in particolare, quanto disposto alla lettera a) dell’art. 3: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo. Si ritiene, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti di dimostrare le modalità di determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità. Considerato che il ricorrente ha formulato, in via subordinata, la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 1.000,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso (considerando, dunque, anche l’indennità governativa del mese di marzo 2020), ai quali si rinvia, e ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto, la domanda proposta dal ricorrente in via subordinata possa trovare accoglimento; P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della domanda subordinata formulata dal ricorrente, condanna l’ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento in favore del Sig. Antonio Calvanese dell’importo di € 1.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla società ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.