• Lun. Apr 29th, 2024

GIUDICE SPORTIVO GIRONE I| Pesanti ammende per Portici, Ebolitana ed Acireale; Vibonese senza Da Dalt per tre giornate

Di seguito riportiamo le decisioni del giudice sportivo dopo la venticinquesima giornata di campionato:

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA

Euro 2.000,00 ed 1 gara a Porte Chiuse PORTICI 1906 A R.L. Nel corso dell’intervallo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, un proprio steward colpiva con un pugno un dirigente della squadra avversaria provocandogli fuoruscita di sangue dal sopraciglio destro. A seguito di tale episodio si determinava una rissa tra calciatori e dirigenti delle due società. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine consentiva di ristabilire la calma ed il rientro negli spogliatoi dei componenti delle due società e della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata in considerazione della diffida di cui al CU 55 de della recidiva reiterata.
Euro 1.800,00 e diffida EBOLITANA CALCIO 1925 Per avere propri tesserati nel corso dell’intervallo partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria, nell’area degli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre, la società ritardava il rientro in campo per la disputa del l secondo tempo.
Euro 1.800,00 ACIREALE Per indebita presenza, a bordo campo, di persona non identificata che veniva fatta allontanare dall’Arbitro. Al termine della gara alcuni dirigenti della società seguivano il Direttore di gara fino all’interno dello spogliatoio arbitrale rivolgendogli nella circostanza espressioni offensive ed ingiuriose. Inoltre, persone non identificate ne autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società, durante il rientro negli spogliatoi rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. ( R A – R AA )

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 3/2018
MARTELLO GIOVANNI (CITTA DI GELA A R.L.)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
TAGLIANETTI RAMON (EBOLITANA CALCIO 1925)
Per avere durante l’intervallo, in reazione ad una condotta violenta da parte di un addetto alla sicurezza, colpito con un pugno al volto un altro steward facendosi spazio tra i propri calciatori e dirigenti che tentavano di fermarlo. Tale condotta degenerava in una rissa tra tesserati di entrambe le società.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI DIO NUNZIO DARIO (ACIREALE)
Per avere, al termine della gara, colpito con violenza un pallone in direzione di un A.A. sfiorandogli la testa
SCOTTO FELICE (PORTICI 1906 A R.L.)
Per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa, con spinte ed insulti verbali, tra calciatori e dirigenti di entrambe le società.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
COCIMANO SALVATORE (ACIREALE) Per avere a gioco fermo, poggiato le mani sul volto di un calciatore avversario spingendolo e facendolo cadere a terra.

BRUGALETTA SIMONE (CITTA DI GELA A R.L.) Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l’intervento dei sanitari.
PAONESSA FRANCESCO (ISOLA CAPO RIZZUTO) Per aver tentato di colpire un proprio compagno con un pugno al volto senza riuscirvi per il pronto intervento de propri compagni di squadra ( R A – R AA )
FICARROTTA LUCA (SANCATALDESE CALCIO) Per avere, in reazione ed a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al volto
DA DALT FRANCO (VIBONESE CALCIO S.R.L.) Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, afferrato per il collo e poggiato le mani sul volto di un avversario spingendolo e facendolo cadere a terra.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CHIDICHIMO COSTANTINO (CITTA DI GELA A R.L.)  Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
DE SIO ROSARIO (GELBISON VALLO D.LUCANIA) Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIANNUSA CARMELO (PACECO 1976)
FAIELLO GIUSEPPE (ROCCELLA)
NOCERINO VITTORIO (PORTICI 1906 A R.L.)

ASD CITTÁ DI GELA – A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. Il Giudice Sportivo, – esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l., con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di condotte minacciose ed intimidatorie, perpetrate dai “tecnici della Città di Gela” ai danni dei propri calciatori, che avrebbero avuto l’effetto di “distogliere la loro attenzione sulla propria performance agonistica”; – lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L., con le quali si deduce la genericità e infondatezza, nel merito, del reclamo di controparte; – esaminato il rapporto di gara e rilevato come da esso non sia possibile acquisire alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante ma che, al contrario, l’arbitro addebita ad un calciatore della medesima, di seguito espulso, l’originaria provocazione successivamente sfociata in una rissa “che coinvolgeva tutti i giocatori, compresi i dirigenti delle due società”. – rilevato come le ulteriori circostanze dedotte nel reclamo si palesino piuttosto rarefatte e in alcun modo accompagnate da idonee risultanze istruttorie ― in grado di provare la presunta aggressione subita dai tesserati della società ospitata all’interno del proprio spogliatoio e tale da “influire, in primis, sullo stato psicologico ed emotivo della squadra giallorossa” ― tanto da risultare meramente asseverate; – rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una impossibilità a “condurre il secondo tempo di gioco con la necessaria concentrazione e determinazione sportiva” e, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”;
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L. – A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. 0-0; 3) di addebitare sul conto della A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. la tassa di reclamo; 4) di condannare la A.C.R. MESSINA S.S.D.a.r.l. al pagamento delle spese in favore della S.S.D. CITTÁ DI GELA a R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC. 

Ricevi GRATIS le ultime News Nocerina: le notizie in tempo reale -Nocerinalive 24!

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Ricevi GRATIS le ultime News Nocerina: le notizie in tempo reale -Nocerinalive 24!

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Ricevi GRATIS le ultime News Nocerina: le notizie in tempo reale -Nocerinalive 24!

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Ricevi GRATIS le ultime News Nocerina: le notizie in tempo reale -Nocerinalive 24!

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *