• Ven. Apr 26th, 2024

NOCERINA | Inizio in salita per la nuova stagione: 3 punti di penalità per i rossoneri

Inizia col piede sbagliato la stagione 2018/2019 della Nocerina: la Figc Campania nel C.U. 116 emanato ieri ha deferito la ASD Matteo Solferino (vecchio titolo di Eccellenza acquistato dalla società dimissionaria  rossonera per dar vita al Città di Nocera) per l’impiego in campo di alcuni calciatori non tesserati all’epoca dei fatti (stagione 2014/2015) e di dirigenti accompagnatori per aver firmato le distinte di gioco che presentavano in lista questi calciatori che non avevano sostenuto le visite mediche per l’idoneità sportiva. Nulla di grave fin qui, se non fosse che il titolo della Solferino ora è quello della ASD Nocerina a cui verranno tolti 3 punti nella prossima stagione, nonchè una multa di 400.00 euro. Di errori del passato la Nocerina fin ora ne ha subito fin troppi, stavolta addirittura è costretta a pagare per colpe non sue.

Di seguito il deferimento e la delibera della FIGC:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Federico Di Libero, all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della
società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), per la violazione di cui all’art.1bis,
comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello
Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: sigg. Carmine Di
Benedetto (gare del 1.03.2015 e 7.12.2014), Marco Califano (gara del 2.03.2015), Alessandro
Michele Coppola, con funzioni anche di dirigente accompagnatore (gare 1.02.2015, 7.12.2014
e 8.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma
2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Sigg. Pio Sarno
(1gara), Paolo Crescenzo (1gara), dirigenti accompagnatori della società Asd Matteo
Solferino (ora Asd Nocerina 1910), per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S.,
anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi
1 e 5 delle NOIF; la società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), per responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al
proprio presidente, al dirigente e dei calciatori.
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al
deferimento dalla società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), malgrado non fossero
tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai
dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Pio Sarno (1gara), Paolo Crescenzo (1gara), con la
prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha
conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Federico Di Libero l’omesso
tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della
idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha
deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società,
responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione
per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie
difensive. La Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), ed il suo Presidente Sig. Federico Di
Libero, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente
ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura
Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni
rispettivamente ascritte e richiedeva per:
il calciatore Carmine Di Benedetto sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Michele
Coppola tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Califano tre (3) giornate di squalifica; per il
dirigente Pio Sarno la sanzione di mesi tre di inibizione; per il dirigente Paolo Crescenzo la sanzione
di mesi tre di inibizione; per il Presidente Federico Di Libero la sanzione di mesi sei (6) di inibizione;
e per la società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), la penalizzazione di punti cinque (5)
in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano
provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano
tesserati per la soc. Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910), alla data della gara. Ciò non di
meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla
regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati
impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse.
Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita
medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del
mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna
udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte
contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli
effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a
ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite
come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Carmine Di Benedetto sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Alessandro
Michele Coppola tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Marco Califano tre (3) giornate di
squalifica; al dirigente Pio Sarno la sanzione di mesi tre di inibizione; al dirigente Paolo
Crescenzo la sanzione di mesi tre di inibizione; al Presidente Federico Di Libero la sanzione
di mesi sei (6) di inibizione; alla società Asd Matteo Solferino (ora Asd Nocerina 1910) la
penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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